Il numero crescente di furti e di effrazioni in aziende, attività commerciali ed abitazioni, ha fatto sì che l’esigenza di un sistema di videosorveglianza diventasse priorità di imprenditori come di privati cittadini, ma è fondamentale conoscere ogni dettaglio perché il tema va ad impattare sulla privacy delle persone.
Come fare dunque ad avere un sistema funzionale e al tempo stesso non incorrere nella violazione della privacy? Se cerchi le risposte, sei nel luogo giusto. Attraverso questo articolo ti forniremo tutti gli elementi per scegliere ed applicare un sistema di videosorveglianza ottimale, ma nel rispetto delle leggi vigenti.
INDICE
Perché la videosorveglianza
Cosa dice la legge in materia
Installazione degli impianti
Conservazione e sicurezza delle riprese
Le sanzioni per chi non rispetta la legge
Videosorveglianza e GDPR: le agevolazioni
Perché la videosorveglianza
Il presupposto che non deve mai venire meno è la tutela della libertà dei cittadini che devono poter circolare senza subire ingerenze eccessive nella loro privacy. Fermo restando questo principio, occorre mettere in primo piano la
sicurezza, pertanto il Garante ha stabilito che la videosorveglianza sia ammessa quando siano rispettati alcuni principi di:
- liceità, ovvero quando vengano rispettati gli obblighi di legge (in particolare l’articolo 615 bis del Codice penale in tema di intercettazioni di conversazioni e di comunicazioni) oppure a titolo esemplificativo durante convegni o congressi, ci sia il consenso espresso delle persone riprese dalle telecamere.
- necessità,ossia nel caso in cui il sistema di videosorveglianza sia il miglior strumento per il raggiungimento delle finalità di sicurezza delle cose o delle persone e per necessità organizzative.
- proporzionalità ovvero che sia il sistema ultimo di controllo per cui non è possibile farne a meno o ancora quando altre forme di controllo si siano rivelate insufficienti.
- fine ultimo, di chi detiene l’attività. Il titolare deve sempre individuare la finalità del trattamento delle immagini oggetto di videosorveglianza, la legge determina quali possano essere tali finalità, prima fra tutte la sicurezza della sua attività. Il titolare non può dotarsi di impianto di videosorveglianza per sicurezza pubblica, che è di competenza dell’autorità giudiziaria ed amministrativa.
Cosa dice la legge in materia?
Il decreto legislativo 81 del 2008 (testo unico sulla sicurezza), prevede degli obblighi:
- gli imprenditori devono rispettare le misure per salvaguardare i lavoratori,
- i progettisti e gli installatori devono attenersi ai principi di sicurezza e di prevenzione in materia di salute.
Secondo il Decreto ministeriale 37 del 2008 esistono infatti regole specifiche:
- I progettisti devono realizzare gli impianti secondo la regola dell’arte e conformità normativa europea. Il nuovo regolamento Europeo prevede specifichi obblighi di privacy by design e by default.
Il
concetto privacy by design si regge su alcuni principi che pongono l’utente al centro:
- prevenire e non correggere (ovvero i problemi vanno valutati nella fase di progettazione e non successivamente)
- privacy incorporata nel progetto e massima funzionalità per rispettare tutte le esigenze,
- sicurezza durante tutto il ciclo del prodotto
- Visibilità e trasparenza in tutte le fasi produttive per verificare sempre la tutela dei dati
- Rispetto dei diritti dell’utente che in qualunque momento deve poterli esercitare con facilità.
Privacy by default significa invece protezione predefinita, ovvero le imprese devono trattare solo i dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo necessario a quel fine.
L’introduzione di questi due principi impone alle imprese di predisporre ogni qual volta avviano un progetto una valutazione del rischio privacy
- Gli installatori devono rilasciare apposita documentazione di conformità.
- Il committente è tenuto ad affidare i lavori ad imprese abilitate e ad adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie per mantenere le caratteristiche di sicurezza previste.
Installazione degli impianti
Per installare un impianto di vigilanza non è necessario avere il consenso dei soggetti ripresi, è tuttavia necessario rispettare gli adempimenti imposti dal Garante e dallo statuto dei lavoratori che sono:
- effettuare una valutazione d’impatto ai sensi dell’art. 35 del GDPR;
- l’autorità Garante ha infatti previsto nel novero dei trattamenti da assoggettare a DPIA, anche quei “Trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza)”, pertanto un datore di lavoro dovrà in via preliminare effettuare tale valutazione.
- stipulare un accordo collettivo con le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali, in mancanza di accordo l’impianto pùò essere installato previa autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro.
- apporre un cartello informativo per avvertire i visitatori e i lavoratori della presenza di una telecamera che controlla la zona. Il cartello deve essere:
- apposto prima dell’ingresso nell’area ripresa,
- deve essere ben visibile anche di notte
- deve indicare la finalità della registrazione.
- deve dire se le immagini saranno inviate alle autorità di polizia.
- deve richiamare l'informativa estesa, disponibile presso il titolare.
- redigere e mettere a disposizione del visitatore o del lavoratore informativa estesa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR.
- Le telecamere invece NON DEVONO essere segnalate ai cittadini quando sono apposte ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
In tutti i casi l’installazione di impianti di videosorveglianza deve essere realizzata in modo da evitare il trattamento di dati non necessari. Per questa ragione, a volte, viene fatta una verifica preliminare da parte del Garante in particolare quando le immagini incrociano altri dati come i codici identificativi delle carte elettroniche o la rilevazione della voce.
- Quando i dati riguardano persone malate o i detenuti, è sempre necessaria l’autorizzazione preliminare del Garante.
Il titolare del trattamento dei dati deve nominare per iscritto la persona fisica che può accedere ai dati trattati e alla visione degli stessi solo se è indispensabile per gli scopi perseguiti. L’ideale dunque è che i monitor siano collocati in un locale separato e chiuso.
Conservazione e sicurezza delle riprese
Le riprese possono essere conservate fino a 24 ore. In alcuni casi specifici le immagini possono essere conservate fino a sette giorni (es per le banche). Gli enti locali hanno l’obbligo, per motivi di sicurezza urbana, di mantenere il girato per 7 giorni e in casi eccezionali anche oltre.
In alcuni casi gli enti locali hanno la possibilità, per motivi di sicurezza urbana, di conservare le immagini fino a 7 giorni e in casi eccezionali anche oltre ma verificando attentamente i provvedimenti autorizzativi dell’Autorità Garante Privacy.
I dati devono essere conservati nel rispetto di misure di sicurezza adeguate:
- devono essere conservate in modo da essere tutelati in caso di perdita, distruzione accidentale.
- devono essere conservate in caso venga effettuato l’accesso di persone non autorizzate ai documenti, predisponendo ad esempio un sistema di codificazione dei dati.
- Devono essere adottate misure per la cancellazione automatizzata dei dati alla scadenza del termine di conservazione o di quelli non necessari.
- I soggetti ripresi devono avere la facoltà di visionare il materiale archiviato e conoscere le modalità di trattamento dei dati raccolti.
I dati devono essere conservati nel rispetto di misure di sicurezza adeguate:
- devono essere conservate in modo da essere tutelati in caso di perdita, distruzione accidentale.
- Devono essere adottate misure per la cancellazione automatizzata dei dati alla scadenza del termine di conservazione o di quelli non necessari.
- Devono essere previsti sistemi di log management per registrare i soggetti che hanno avuto accesso alle immagini registrate.
La commissione di un trattamento illecito può comportare la non utilizzabilità delle registrazioni e le ulteriori sanzioni che illustriamo nel prossimo paragrafo.
Le sanzioni per chi non rispetta la legge
Due sono i profili sanzionatori che possono emergere:
-
- Lato privacy: a seconda di quelle che sono le violazioni contestate dall’Autorità, sarà calcolata la relativa sanzione. Ad ogni modo è il caso di segnalare come la maggior parte degli adempimenti previsti in materia di videosorveglianza, rientrino nella seconda classe sanzionatoria prevista dal GDPR, che prevedere un’ammenda fino a 20milioni di euro (es. violazione dei principi di finalità, necessità, proporzionalità; mancata o inidonea informativa)
- Lato giuslavoristico: quando si verifica la violazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori il nuovo codice, con la parziale modifica dell’art. 171 “Violazioni delle disposizioni in materia dei controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori”) dichiara applicabili le sanzioni penali previste dall’art. 38 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970): ammenda da euro 154 ad euro 1549 o l’arresto da giorni 15 ad un anno. Il contravventore potrà avvalersi della “oblazione discrezionale” (art. 162 bis, c.p.), evitando il processo mediante un esborso pecuniario e l’eliminazione delle conseguenze del reato.
- Una segnalazione va fatta anche in riferimento al nuovo art. 167 del Codice della Privacy, dedicato al delitto del “trattamento illecito dei dati” per il quale si prevedono Sanzioni penali e
Sanzioni amministrative pecuniarie che potranno essere applicate congiuntamente ma, in sede penale, si terrà conto della sanzione amministrativa irrogata e riscossa, eventualmente diminuendo la pena.
La normativa in essere in materia di videosorveglianza è, in definitiva, materia estremamente delicata. Prima di procedere all’installazione, pertanto, è fortemente consigliato rivolgersi ad un professionista.
Videosorveglianza e GDPR: le agevolazioni.
- Cos’è il bonus videosorveglianza e come funziona?
Nel 2019 è entrato in vigore il cosiddetto bonus videosorveglianza che consente di avere una
detrazione pari al cinquanta per cento della spesa sostenuta per attrezzare il proprio stabile con un sistema di videosorveglianza. Un incentivo per i cittadini e gli imprenditori che si aggiunge all’Iva agevolata già in vigore.
- Il bonus verrà elargito in forma di credito di imposta,
- la spesa deve apparire nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.
- L’importo deve essere pagato mediante il bonifico della persona che è titolare del prodotto e che effettuerà la detrazione.
Per ottenere il bonus saranno richiesti all’atto della compilazione:
- I dati anagrafici
- Il codice fiscale
- I dettagli della fattura
- Codice della partita Iva dell’impresa che effettua il lavoro
- La causale completa
- I dati catastali dell’immobile in cui viene installato il sistema di videosorveglianza
- I dati di chi commissiona l’intervento se non è lo stesso proprietario dell’immobile
- Gli estremi registrati dell’atto che da diritto a godere dell’immobile e a richiederne la detrazione
- La ricevuta del pagamento dell’Imu e/o della Tari
- Domanda di accatastamento se l’immobile non è censito.
- Chi può richiedere la detrazione?
- I cittadini privati possono fare richiesta del bonus videosorveglianza 2019. Sono esclusi imprese, associazioni, società e ditte individuali.
- Oltre il proprietario dell’immobile anche gli inquilini
- Il coniuge separato se assegnatario dell’immobile
- Cosa si può detrarre? Si possono detrarre le spese sostenute entro il 31 dicembre 2019 tra cui quelle sostenute su internet.Per coloro che hanno intenzione di installare un sistema di videosorveglianza per la casa o l’ufficio è bene sapere che nel bonus videosorveglianza 2019 sono molti gli interventi che possono essere realizzati come ad esempio:
- Il rafforzamento
- La sostituzione
- L’installazione di telecamere, fotocamere e altri impianti dedicati alla videosorveglianza
I rimborsi saranno ripartiti in dieci quote o rate annuali.