Il Modello 231 secondo la Cassazione: uno strumento che governa, non che comanda

La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia in materia di responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato ex D.lgs. 231/2001, interviene per chiarire la funzione autentica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC).
La Cassazione è chiara: il MOGC non deve contenere prescrizioni operative di dettaglio né sostituirsi alle procedure aziendali. Non è un manuale tecnico, bensì un progetto di governance, fondato sulla prevenzione dei rischi-reato attraverso la qualità delle scelte organizzative e dei processi decisionali. Non uno strumento che impone, ma che orienta e disciplina, indicando regole di condotta e responsabilità chiare, così da assicurare trasparenza, tracciabilità e controlli efficaci.
In questa prospettiva, il MOGC non sostituisce le procedure tecniche o le istruzioni operative – che restano strumenti attuativi di dettaglio – ma garantisce coerenza e presidio sull’assetto decisionale dell’ente. Le prescrizioni operative appartengono ad altri strumenti, quali DVR, procedure, istruzioni e protocolli tecnici, che danno attuazione ai principi del Modello.
Il MOGC governa; gli strumenti operativi eseguono.
In quest’ottica, la Corte chiarisce che neppure le certificazioni secondo standard internazionali (ISO o simili) sono, di per sé, in grado di dimostrare l’adeguatezza del sistema organizzativo adottato e, quindi, l’assenza di “colpa da organizzazione” dell’ente (elemento tipico dell’illecito amministrativo).
Infatti, al fine di escludere la colpa da organizzazione dell’ente, è necessario adottare le misure organizzative e gestionali necessarie a prevenire la commissione dei reati e, quindi, è necessario:
- adottare un Modello organizzativo che indichi regole di condotta e responsabilità chiare;
- nominare un Organismo di Vigilanza che verifichi l’efficace attuazione del Modello e sia in grado, attraverso la sua attività, di intercettare, correggere e prevenire le criticità organizzative prima che si traducano in condotte illecite.
Solo in questo equilibrio – tra principi chiari e ruolo effettivo dell’Organismo di Vigilanza – il Modello 231 può svolgere il suo vero compito: individuare e prevenire i rischi-reato, prima che si traducano in violazioni o responsabilità per l’ente.
(Cass. Pen., Sez. IV, n. 30039 del 1 settembre 2025)



