Sanzione privacy del Garante per la protezione dei dati a R.T.I. S.p.a. (società del Gruppo Mediaset): il bilanciamento dei diritti dell’interessato alla propria riservatezza e alla protezione dei propri dati personali, con il diritto di cronaca.
Il 26 novembre 2020, il Garante per la Protezione dei Dati Personali la nota emittente televisiva per la modalità con cui alcuni giornalisti del programma televisivo “Le iene” hanno raccolto informazioni presso un medico (il reclamante) nel corso di un’inchiesta giornalistica.
Segnaliamo questo provvedimento per l’analisi svolta dall’Autorità nel bilanciamento dei diritti dell’interessato alla propria riservatezza ed alla protezione dei propri dati personali, con il diritto di cronaca.
Come anticipato, il reclamo avanti il Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito anche solo “il Garante” o “l’Autorità”) è stato proposto da un medico, che sosteneva la violazione del suo diritto alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali per essere stato intervistato a sua insaputa dagli inviati de “Le iene”. Il medico sosteneva che i giornalisti in questione non si erano identificati, che avevano celato le reali ragioni della loro presenza presso il suo studio medico e che avevano avviato la registrazione audio e video del loro incontro. Nel corso della visita medica organizzata dai giornalisti, al medico venivano rivolte con insistenza domande sul tema oggetto dell’inchiesta.
Dell’intervista, il reclamante ne è venuto a conoscenza al momento della sua diffusione sul canale televisivo dell’emittente ed online. Come indicato dal Garante, il professionista risultava facilmente riconoscibile poiché nel servizio trasmesso erano presenti “lunghi primi piani della sua persona”, il cui volto era solo parzialmente oscurato, senza mascheramento della voce e mostrando dettagli circa il suo studio medico.
Il Garante ha inflitto all’emittente televisiva le seguenti sanzioni:
Come detto, il provvedimento in esame è particolarmente interessante per quanto attiene la determinazione, da parte del Garante, dell’ammontare della sanzione pecuniaria. Infatti, secondo quanto affermato dall’Autorità, hanno deposto “a sfavore” dell’emittente:
Invece, sempre ad avviso del Garante, hanno contribuito alla “mitigazione” della sanzione, i seguenti elementi:
Come visto, nel provvedimento in esame il Garante ha ritenuto che il trattamento di dati personali effettuato dai giornalisti per conto dell’emittente televisiva per cui operavano violava i principi di trasparenza, informazione, proporzionalità e minimizzazione, che caratterizzano la normativa privacy europea e nazionale.
Ad avviso del Garante, infatti, le informazioni che i giornalisti intendevano raccogliere si sarebbero infatti potute ugualmente acquisire con modalità diverse da quelle adottate. In particolare, i giornalisti avrebbero potuto ricorrere ad altre fonti o, quantomeno, organizzare una vera e propria intervista al medico, debitamente informandolo di ciò ed eventualmente fornendogli adeguate garanzie sulla tutela della sua riservatezza (ad esempio tramite il mascheramento della sua voce e l’utilizzo di inquadrature non focalizzate sulla persona e sul suo ambiente di lavoro che lo hanno reso, appunto, riconoscibile e lo hanno esposto ad impatti negativi).
Ricordiamo, infine, che l’importo della sanzione pecuniaria comminata avrebbe potuto essere più elevato nel caso in cui la condotta non si fosse tenuta nel corso del regime di applicazione progressiva delle misure sanzionatorie previsto dal d.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101.