D.lgs. 231/2001: costituzione di parte civile nei confronti dell’Ente
In tema di ammissibilità della parte civile nei procedimenti a carico degli Enti si segnalano due orientamenti giurisprudenziali di segno opposto. Il primo ammette la costituzione di parte civile nei confronti di una società, mentre il secondo sostiene il principio opposto.

Con ordinanza del 29 gennaio 2020, il Tribunale Monocratico di Lecce ha ammesso la costituzione di diverse parti civili nei confronti di una società chiamata a rispondere ai sensi del D.lgs. 231/2001.
Il Giudice, infatti, ha aderito “all’indirizzo che ammette la possibilità per il danneggiato di avanzare la propria pretesa risarcitoria direttamente nei confronti dell’ente, nell’ambito del processo penale, instaurato anche nei confronti della persona giuridica, per accertare a suo carico la responsabilità per l’illecito amministrativo dipendente da reato“.
Tra le motivazione dell’ordinanza, il Giudice ha ritenuto che la mancata previsione della costituzione di parte civile nel D.lgs. 231/2001 consentirebbe “l’estensione al procedimento degli illeciti amministrativi dipendenti da reato delle norme di procedura penale in quanto compatibili e l’estensione all’ente della disciplina relativa all’imputato, sempre in quanto compatibile“.
A pochi giorni dall’ordinanza del Tribunale Monocratico di Lecce, il Giudice per l’Udienza Preliminare di Milano, con provvedimento del 3 febbraio 2020, ha sostenuto il principio opposto.
In particolare, nel dichiarare inammissibile la pretesa delle parti civili nei confronti di una società, il Giudice ha aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui “la sistematica rimozione, nel D.lgs. 231/2001, di ogni richiamo o riferimento alla parte civile (e alla persona offesa) porta a ritenere che non si sia trattato di una lacuna normativa, quanto piuttosto di una scelta consapevole del legislatore, che ha voluto operare, intenzionalmente, una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica: la parte civile non è menzionata nella sezione II del capo III del decreto dedicata ai soggetti del procedimento a carico dell’ente, né ad essa si fa alcun accenno nella disciplina relativa alle indagini preliminari, all’udienza preliminare, ai procedimenti speciali, alle impugnazioni ovvero nelle disposizioni sulla sentenza, istituti che, invece, nei rispettivi moduli previsti nel codice di procedura penale contengono importanti disposizioni sulla parte civile e sulla persona offesa“.
Con le due ordinanze sopra citate, il Tribunale di Milano e il Tribunale di Lecce hanno assunto posizioni diametralmente opposte circa l’ammissibilità della costituzione di parte civile, facendo proseguire il netto contrasto giurisprudenziale sul punto.
Entrambi i provvedimenti, infatti, fondano le loro motivazioni su altre decisioni, dando spazio a possibili mutamenti in tema di proponibilità dell’azione civile nei processi per l’accertamento della responsabilità di cui D.lgs. n. 231/2001. A parere di chi scrivere, sarebbe auspicabile un intervento legislativo chiarificatore, o nell’uno o nell’altro senso.



