Illecito amministrativo 231: conoscenza o conoscibilità delle prassi elusive da cui scaturisce l’evento morte
Reati colposi commessi con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Corte di Cassazione: deve essere dimostrata la conoscenza o conoscibilità del datore di lavoro delle prassi elusive da cui scaturisce l’evento morte.

La Corte di Cassazione, Sezione IV penale, con la sentenza n. 36778/2020 si è espressa sul tema dei reati colposi commessi con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, affermando che non può essere ascritta al Datore di Lavoro la responsabilità di un evento – lesivo o letale – per culpa in vigilando se non si è certi che fosse a conoscenza di prassi incaute dalle quali sia scaturito l’evento stesso.
La vicenda
Il procedimento ha riguardato l’infortunio mortale di un dipendente che, per riparare un macchinario, si sarebbe introdotto in un’area pericolosa attraverso un cancelletto realizzato abusivamente, anziché utilizzando l’apposito varco protetto.
La Corte di Appello, riformando la sentenza di primo grado, condannava il Datore di Lavoro del reato di omicidio colposo con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché la Società del corrispondente illecito amministrativo di cui al D.lgs. 231/2001.
Secondo l’imputazione formulata, l’addebito al Datore di Lavoro era quello di aver disposto la realizzazione del cancelletto abusivo da cui il lavoratore era entrato nella zona a rischio del macchinario, laddove, se egli si fosse introdotto in tale area attraverso l’apposito varco munito di fotocellule, il macchinario si sarebbe automaticamente bloccato, consentendo in sicurezza l’operazione di rimozione del materiale che lo aveva inceppato.
Nella sentenza del giudice di secondo grado, la Società veniva ritenuta responsabile ex D.lgs. 231/2001, in correlazione al reato attributo al Datore di Lavoro, in quanto l’omissione delle misure di prevenzione richieste dalla legge avrebbe permesso di eseguire il lavoro in modo più rapido e meno costoso.
Avverso alla sentenza della Corte di Appello hanno ricorso per Cassazione sia il Datore di Lavoro che la Società.
La sentenza della Corte di Cassazione
Nel ritenere fondati sotto più profili i motivi del ricorso, il Giudice di Legittimità ha ravvisato una discrasia fra l’oggetto specifico dell’imputazione – che poneva a carico del Datore di Lavoro l’addebito di avere disposto la realizzazione del cancelletto abusivo – e la condotta criminosa ravvisata dalla Corte di Appello, qualificabile come culpa in vigilando, per non avere esercitato il dovuto controllo su quanto accadeva all’interno dello stabilimento. Dunque anche sulla realizzazione del varco da cui sarebbe transitato il lavoratore deceduto.
La Cassazione ha, infatti, ha sottolineato che nel procedimento di secondo grado non era stata accertata né la conoscenza da parte del Datore di lavoro della realizzazione “da diverso tempo” del varco incriminato, né “che la presenza di tale apertura era ampiamente nota all’interno della fabbrica”. Non era stato, inoltre, accertato nulla in ordine a chi avrebbe disposto o eseguito il varco, né che vi fosse all’interno dello stabilimento una prassi illegittima, costituita dall’utilizzo più o meno ricorrente di tale accesso per entrare nell’area pericolosa ove il dipendente era rimasto ucciso.
Di conseguenza, la Suprema Corte ha ritenuto pertinente il richiamo giurisprudenziale del ricorrente, in base al quale “non può essere ascritta al datore di lavoro la responsabilità di un evento lesivo o letale per culpa in vigilando qualora non venga raggiunta la certezza della conoscenza o della conoscibilità, da parte sua, di prassi incaute, neppure sul piano inferenziale” (in tal senso, si veda Cass., Sez. IV, n. 20833/2019 del 15.05.2019). E’ stato, inoltre, ricordato che la Giurisprudenza di Legittimità si è già espressa in modo analogo quando ha sostenuto che “in tema di infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell’esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza, di tale prassi” (in tal senso, si veda Cass. Sez. IV, n. 32507/2019 del 16.04.2019).
Per le summenzionate considerazioni, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di provenienza, anche con riferimento all’imputazione a carico dell’ente essendo le ragioni sopra esposte strettamente correlate all’accertamento della sussistenza dell’illecito amministrativo 231.



