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AI Act Omnibus: il Parlamento europeo approva le modifiche  Martedì 16 giugno 2026 il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il testo del nuovo regolamento volto a semplificare l’AI Act, Reg. UE 2024/1689, noto come Digital Omnibus sull’Intelligenza Artificiale.La…

CNIL ha sanzionato IQVIA Operations France per 5 milioni di €  La decisione è rilevante perché chiarisce un punto centrale: i dati sanitari “pseudonimizzati” non escono automaticamente dal GDPR – vedi link: https://www.cnil.fr/en/health-data-fine-5-million-euros-against-iqviaCNIL ha ritenuto che i dati gestiti da…

Il mio capo è un algoritmo | AI, HR e Privacy dei lavoratori La prima evidenza: l’AI non corregge i processi, li amplifica Uno degli spunti più forti emersi dal panel Wolters Kluwer è organizzativo ed è stato sollevato dalla…

Le linee guida del Garante sui tracking pixel: il nuovo volto della trasparenza Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato, con il provvedimento del 17 aprile 2026, nuove linee guida sull’utilizzo dei tracking pixel nelle comunicazioni via posta elettronica.…

NIS2: modello di categorizzazione delle attività e dei servizi       I soggetti essenziali e importanti rilevanti ai sensi della Direttiva UE 2022/2555, hanno l’obbligo di comunicare, tra il 1° maggio e il 30 giugno di ogni anno, l’elenco…

AI e Compliance: ripensare il Modello 231 nell’era dell’intelligenza artificiale    L’Intelligenza Artificiale sta trasformando profondamente i processi aziendali, incidendo non solo sull’efficienza operativa e sulle capacità decisionali, ma anche sugli equilibri interni tra ruoli, responsabilità e sistemi di controllo. Questa…

SECURE Data Act: gli Stati Uniti d’America riprovano a costruire una legge federale sulla privacy  Negli Stati Uniti è stata presentata una nuova proposta di legge federale sulla protezione dei dati personali: il SECURE Data Act, acronimo di Securing and…

Privacy, didattica a distanza e proctoring

 
Le FAQ del Garante richiedono verifiche operative da parte di ogni RPD | DPO di scuole ed enti di formazione o da chi utilizza piattaforme di terzi

Il punto non è se esami e corsi online si possano fare: si possono fare. Il vero tema è come si progettano i trattamenti in privacy by design e default. L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali chiarisce che, in questi contesti, la base giuridica non è il consenso, ma l’adempimento di obblighi di legge e l’esecuzione di compiti di interesse pubblico.

Un focus importante riguarda il proctoring, cioè i sistemi di controllo a distanza durante gli esami online, ad esempio tramite webcam, microfono, controllo dello schermo o segnalazione di comportamenti anomali.

Non è vietato in assoluto, ma è un trattamento ad alto impatto e richiede una verifica rigorosa di necessità, proporzionalità e configurazione concreta dello strumento.

Per i DPO questo significa, in concreto, attivare alcune verifiche operative essenziali:

  1.  Scelta di piattaforme che non comportino raccolte di dati eccedenti rispetto alla finalità didattica o di esame;
  2. Esclusione di funzioni non necessarie o sproporzionate rispetto allo svolgimento della prova;
  3. Predisposizione di un’informativa chiara, specifica e comprensibile;
  4. Corretta nomina del fornitore della piattaforma quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, ove ne ricorrano i presupposti;
  5. Adozione di misure di sicurezza adeguate rispetto ai rischi del trattamento (es. adottare procedure di autenticazione robusta per l’accesso alle piattaforme digitali; assicurare la tracciabilità degli accessi e delle operazioni compiute sui dati, nei limiti di quanto necessario e proporzionato; definire policy di conservazione e cancellazione)
  6. Svolgimento di una valutazione preventiva del rischio e, nei casi richiesti, di una DPIA, con tempestivo coinvolgimento del RPD/DPO;
  7. Definizione di tempi di conservazione limitati e coerenti, anche tenendo conto dell’eventuale periodo utile per contestazioni o reclami di studenti e partecipanti;
  8. Esclusione, in via di principio, dell’utilizzo di dati biometrici;
    divieto di ricorrere a sistemi automatizzati di rilevamento di emozioni o comportamenti in assenza di un’idonea base giuridica e di un presupposto normativo adeguato;
  9. Particolare attenzione all’impiego di piattaforme o fornitori con trattamenti di dati fuori dallo SEE, verificando trasferimenti, garanzie e localizzazione dei dati.