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Servizi “freemium”: il consenso è necessario? Una checklist operativa per la compliance

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Importanti novità per il marketing digitale: con la sentenza del 13 novembre 2025 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito chiarimenti decisivi sull’uso del “soft spam” nell’ambito di servizi gratuiti.

I giudici di Lussemburgo hanno stabilito che la fornitura di dati personali per accedere a un servizio “freemium” può rientrare nel “contesto della vendita”, legittimando l’invio di comunicazioni commerciali su servizi analoghi senza necessità di consenso preventivo.

Una pronuncia da analizzare, che supera le interpretazioni più restrittive del GDPR e apre a nuove strade.

 
Il caso Inteligo: le caratteristiche del servizio erogato

Per comprendere la portata della decisione, è fondamentale comprendere la vicenda concreta da cui tutto ha avuto origine. Protagonista nella causa C‑654/23, è Inteligo Media SA, una società editrice rumena che gestisce il portale di informazione giuridica “avvocatnet.ro”.

Il modello di business della società si basava sullo schema “freemium”, in cui contenuti gratuiti si affiancano a contenuti premium a pagamento. Nel caso del portale di Inteligo:

  • I visitatori potevano leggere gratuitamente fino a un massimo di sei articoli al mese.
  • Per accedere a contenuti aggiuntivi e funzionalità avanzate, l’utente doveva registrarsi creando un account gratuito.
  • La registrazione comportava l’iscrizione automatica (con possibilità di opt-out) alla newsletter quotidiana “Personal Update”, contenente una rassegna delle novità legislative e link agli articoli del portale.
  • Infine, dietro pagamento, era possibile accedere a tutti gli articoli presenti sul portale ed ottenere ulteriori vantaggi.

 

Il nodo del contendere: consenso o interesse legittimo?

Avendo ottenuto l’e-mail nel contesto della fornitura di un servizio (l’accesso agli articoli), Inteligo riteneva di poter inviare comunicazioni commerciali su servizi analoghi senza necessità di un consenso specifico, ai sensi dell’art. 13, par. 2, della Direttiva “e-Privacy” 2002/58/CE (la cosiddetta eccezione del “soft spam”).

“2. Fatto salvo il paragrafo 1, allorché una persona fisica o giuridica ottiene dai suoi clienti le coordinate elettroniche per la posta elettronica nel contesto della vendita di un prodotto o servizio ai sensi della direttiva 95/46/CE, la medesima persona fisica o giuridica può utilizzare tali coordinate elettroniche a scopi di commercializzazione diretta di propri analoghi prodotti o servizi, a condizione che ai clienti sia offerta in modo chiaro e distinto al momento della raccolta delle coordinate elettroniche e ad ogni messaggio la possibilità di opporsi, gratuitamente e in maniera agevole, all´uso di tali coordinate elettroniche qualora il cliente non abbia rifiutato inizialmente tale uso.”

Il nodo del contendere è sorto quando l’Autorità rumena per la protezione dei dati (ANSPDCP) ha sanzionato la società per aver trattato l’indirizzo e-mail degli utenti, ai fini dell’invio della newsletter, senza il consenso, ritenendo inapplicabile il legittimo interesse o l’eccezione del soft spam in assenza di un pagamento monetario che qualificasse il servizio come “vendita”.

La questione giuridica rimessa alla CGUE nasconde, quindi, un interrogativo di enorme impatto economico per tutte le organizzazioni: si può parlare di “vendita” anche quando l’utente non paga in denaro, ma “corrisponde” i propri dati personali per accedere al servizio?

 

Il concetto di “vendita” nei servizi gratuiti

Come anticipato, la Direttiva “e-Privacy” consente l’invio di e-mail commerciali senza consenso solo se l’indirizzo è stato ottenuto “nel contesto della vendita di un prodotto o servizio”. Prima della pronuncia in esame, l’interpretazione prevalente legava il concetto di “vendita” al versamento di un corrispettivo in denaro: senza pagamento monetario non si configurava una vendita e, di conseguenza, non si poteva applicare l’eccezione del soft spam.

La Corte di Giustizia ha scardinato questa equazione restrittiva. I giudici hanno chiarito che il termine “vendita” non presuppone necessariamente un esborso monetario diretto da parte dell’utente. Nel contesto digitale, la prestazione di un servizio può essere remunerata indirettamente, ad esempio valorizzando i dati personali o integrando il costo del servizio gratuito nel prezzo degli abbonamenti “premium” offerti dallo stesso fornitore.

“la remunerazione di un servizio fornito da un prestatore nell’ambito della sua attività economica non è necessariamente versata dai soggetti che ne fruiscono. Ciò si verifica, in particolare, nel caso in cui una prestazione effettuata a titolo gratuito sia fornita da un prestatore a fini pubblicitari per beni venduti o servizi forniti dal medesimo prestatore, dato che il costo di tale attività è così integrato nel prezzo di vendita di tali beni o di tali servizi” (CGUE, Prima Sezione, causa C‑654/23, punto n. 54).

Nel caso di Inteligo Media, l’utente “pagava” la fruizione gratuita dei contenuti fornendo i propri dati personali (creazione dell’account) e accettando l’esposizione a meccanismi promozionali volti a convertire l’utente free in abbonato pagante.

Secondo la Corte, questa operazione rientra a pieno titolo nella nozione di “vendita di un servizio” prevista dall’art. 13, paragrafo 2, della Direttiva. Ne consegue un principio fondamentale: l’iscrizione a un servizio gratuito online costituisce una relazione commerciale idonea a giustificare il soft spam, purché vi sia un vantaggio economico (anche indiretto) per il Titolare.

 

Newsletter informativa o marketing diretto? Un confine sottile

Un secondo aspetto cruciale affrontato dalla sentenza riguarda la qualificazione del contenuto inviato. Inteligo Media si è difesa sostenendo che la sua newsletter “Personal Update”, contenendo notizie legislative, fosse un prodotto editoriale e non una comunicazione commerciale.

Su questo punto specifico, la Corte ha dato torto alla società. I giudici hanno stabilito che “vestire” una pubblicità da rassegna stampa non ne modifica la natura: se la newsletter contiene link che spingono l’utente verso la piattaforma (per consumare gli articoli gratuiti e passare poi ai contenuti a pagamento), essa è a tutti gli effetti una comunicazione a scopo di “commercializzazione diretta”.

Ciò detto, pur avendo classificato la newsletter come marketing diretto (dando ragione all’Autorità rumena su questo punto), la Corte ha stabilito che l’invio era comunque lecito senza consenso. Questo in quanto, come visto sopra, l’iscrizione ad un servizio “freemium” può rientrare nella nozione di “vendita”.

 

Il contesto italiano: l’orientamento restrittivo è superato?

L’importanza cruciale della sentenza europea emerge con prepotenza se confrontata con il panorama giurisprudenziale italiano. Solo pochi mesi prima della pronuncia della CGUE, la Corte di Cassazione aveva tracciato un confine molto netto nell’interpretazione dell’art. 130, comma 4, del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003), che recepisce nell’ordinamento nazionale la disciplina sul soft spam.

Con l’ordinanza n. 15881 del 13 giugno 2025, gli ermellini avevano stabilito che il termine “vendita”, necessario per applicare l’eccezione del soft spam, doveva essere inteso in senso tecnico. Secondo la Cassazione, per inviare e-mail commerciali senza consenso era indispensabile un rapporto contrattuale a titolo oneroso: la semplice registrazione a un sito o la sottoscrizione di un contratto gratuito non bastavano. In quel caso specifico, la Corte aveva negato l’applicabilità del soft spam a un “aggregatore di offerte” proprio perché mancava lo scambio di denaro, richiedendo quindi il consenso preventivo degli utenti.

La sentenza della CGUE invece, fornisce un’interpretazione meno restrittiva, stabilendo che la cessione dei dati personali nei modelli freemium costituisce una valida “vendita” ai fini della direttiva e-Privacy.

 

Il rapporto tra e-Privacy e GDPR

Un ultimo dubbio che spesso attanaglia le aziende riguarda il rapporto tra la Direttiva e-Privacy e il GDPR. La CGUE fa chiarezza applicando il principio di specialità (art. 95 GDPR): l’articolo 13, paragrafo 2, della Direttiva e-Privacy costituisce una lex specialis rispetto alle norme generali del GDPR.
I giudici hanno chiarito che, se un trattamento soddisfa tutte le condizioni specifiche del soft spam (raccolta nel contesto di una vendita, prodotti analoghi, opt-out), il Titolare non è tenuto a ricercare un’ulteriore base giuridica nel GDPR (come il consenso, ex art. 6). In sintesi: il rispetto della norma speciale “assorbe” e soddisfa i requisiti di liceità del trattamento previsti dal GDPR.

 

Come adeguare le campagne di e-mail marketing? Una checklist operativa

Alla luce dei nuovi orientamenti, ecco i passaggi fondamentali per inviare legittimamente newsletter commerciali, agli utenti di servizi gratuiti (freemium), senza la necessità del consenso preventivo:

  • Contesto della raccolta: assicurarsi che l’e-mail degli interessati sia ottenuta nel momento in cui l’utente si iscrive al servizio gratuito (creazione account) per accedere ai contenuti;
  • Natura dei prodotti: le comunicazioni devono promuovere prodotti o servizi “analoghi” a quelli fruiti gratuitamente (es. l’abbonamento premium dello stesso servizio);
  • Vantaggio economico (anche indiretto): l’invio delle e-mail deve generare un vantaggio economico per il Titolare. Il ritorno può anche essere “una remunerazione indiretta integrata nel prezzo di vendita dell’abbonamento completo offerto”;
  • Informazione e opt-out iniziale: al momento della registrazione, l’utente deve essere informato chiaramente dell’uso della sua e-mail per finalità di marketing e deve avere la possibilità di rifiutare subito tale uso (es. deselezionando una casella o tramite un link);
  • Opt-out successivo: in ogni singola e-mail inviata successivamente, deve essere presente un link facile e gratuito per disiscriversi (es. “Unsubscribe”);
  • Compliance del processo: in considerazione della complessità della materia e delle molteplici pronunce giurisprudenziali sul tema, il coinvolgimento del proprio DPO (ove nominato) e/o del proprio consulente esperto è fondamentale.

 

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